
La deforestazione e il degrado forestale sono fattori significativi del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. Per questo motivo, il 9 giugno 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
Questo Regolamento noto anche con l’acronimo EUDR (European Deforestation-free Products Regulation), vieta l’immissione nell’UE di prodotti di legno e prodotti da esso derivati non conformi alla legislazione applicabile nei Paesi d’origine, ma vieta anche l’importazione e l’esportazione dall’UE di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale, puntando su una maggiore trasparenza nelle catene di approvvigionamento.
Oltre al legno sono stati inseriti altri materiali e prodotti da essi derivati che impattano sulla deforestazione e sul degrado forestale (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia).
Pubblicazione delle domande frequenti ed orientamenti aggiornati
Grazie a diversi feedback da parte dell'industria, tenendo saldi gli obiettivi del regolamento, era già stato ridotto il carico della documentazione da presentare, come si evince dalle
versioni dello scorso anno di FAQ e linee guida.
Lo scorso 15 aprile sono inoltre stati pubblicati
orientamenti aggiornati e
nuove domande frequenti con l’obiettivo di fornire alle aziende, paesi partner ed a tutti i soggetti coinvolti nella filiera ulteriori misure semplificate e chiarimenti su come dimostrare che i loro prodotti sono esenti da deforestazione.
A tal proposito, vogliamo in particolare segnalare che nella FAQ 2.14 (revisione 4 - aprile 2025) si legge:
“In una bozza di atto delegato presentato dalla Commissione, si propone che i campioni di prodotti, che sono di valore e quantità trascurabili e possono essere consumati o utilizzati solo per raccogliere ordini di merci del tipo che rappresentano, a condizione che il modo di presentazione e la quantità, per prodotti dello stesso tipo o qualità, ne escludano il consumo o l'uso per scopi diversi dalla ricerca di ordini, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Lo stesso vale per i prodotti destinati a essere esaminati, analizzati o testati per determinarne la composizione, la qualità o altre caratteristiche tecniche a scopo di i
nformazione o di ricerca industriale o commerciale, a condizione che siano completamente consumati o distrutti nel corso dell'esame, dell'analisi o del test.”
Alcune delle misure di semplificazione appena introdotte
Con i nuovi documenti di orientamento, la Commissione ha introdotto una serie di misure di semplificazione, ad esempio:
- le grandi aziende possono riutilizzare le dichiarazioni di due diligence esistenti quando le merci, precedentemente presenti sul mercato dell'UE, vengono reimportate;
- le aziende potranno presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza annualmente invece che per ogni spedizione o lotto immesso sul mercato dell'UE;
- viene chiarito il concetto di “accertamento” dell'avvenuta due diligence, in modo che le grandi aziende a valle possano beneficiare di obblighi semplificati (ora si applica l'obbligo legale minimo di raccogliere i numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence (DDS) dai propri fornitori e di utilizzare tali riferimenti per la presentazione delle proprie DDS).
Tutte le misure aggiornate dovrebbero
ridurre significativamente il numero di dichiarazioni di due diligence che le aziende devono presentare, garantendo un inserimento dei dati facile ed efficiente per tutti gli utenti.
Per ulteriori informazioni:
EUDR policy pagePer informazioni:Paolo Tirelli
0432 747246
[email protected]