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30. 04. 2025

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Regolamento EU sugli imballi e sui rifiuti da imballo-PPWR

Il mese scorso abbiamo pubblicato una news in riferimento al Regolamento EU sugli imballi e sui rifiuti da imballo, che entrerà in vigore ad agosto 2026. In queste righe ci poniamo l’obiettivo di chiarire e definire alcune delle scadenze da rispettare, focalizzandoci sul ruolo del produttore.

Ricordiamo l’ambito di applicazione del PPWR

Il regolamento si applica: a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.” - Articolo 2

Chi è il produttore-Articolo 3:

 Il produttore è il fabbricante, l’importatore o il distributore:
  1. che è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato Membro e su quello stesso territorio, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
  2. che è stabilito in uno Stato Membro e che mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio, prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure
  3. che è stabilito in uno Stato Membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato Membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure
  4. che è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato Membro,  imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure
  5. che è stabilito in uno Stato Membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale, a meno che un’altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d).”

Prime scadenze del produttore:

Nel Capo VIII, all’Articolo 44 - Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore troviamo che:
  • entro 18 mesi dall’entrata in vigore del primo atto di esecuzione, ogni stato istituirà un registro nazionale destinato a verificare il rispetto da parte dei produttori del Capo VIII.
  • Dal 12 febbraio 2026, verrà comunicato il registro dei produttori di imballaggi nazionale per ogni paese dell’UE. Tale registro verrà fornito in Italia dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza  energetica.
  • Per informazioni riguardo alle iscrizioni ed alle comunicazioni al registro, consultare Allegato IX.
  • La registrazione e il numero di registrazione verranno forniti entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui vengono fornite tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione.

Se persistono dei dubbi, si ricorda inoltre che è possibile anche presentare delle FAQ.
 

Vademecum sulle misure di prevenzione e sui criteri di progettazione

Il CONAI fornirà un documento di guida operativa che avrà per ogni requisito di sostenibilità dell’imballaggio: obiettivi, campo di applicazione, scadenze e termini, contenuto della misura, esenzioni e mezzi di prova.

Il vademecum andrà in consultazione pubblica per le associazioni di categoria e si chiuderà il 20 giugno. 


Per informazioni:

Matilde CeschiaAnna Furlani
0432 7472410432 747273
[email protected][email protected]