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31. 03. 2025

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Regolamento EU sugli imballi e sui rifiuti da imballo

Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale europea il Regolamento 2025/40 sull’imballaggio e i rifiuti generati da questo.
Il regolamento stabilisce degli obblighi per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentire l’immissione sul mercato.  Stabilisce, inoltre, requisiti per la responsabilità estesa del produttore e la prevenzione al rifiuto.
Si applica a tutte le tipologie di imballaggio e a tutte le tipologie di rifiuto da imballaggio.
Un imballaggio potrà essere immesso sul mercato solo se conforme al regolamento.
Si pone attenzione sul fatto che, nel testo siglato dalla commissione europea vengono introdotte tre definizioni:
  • Fornitore: persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali d’imballaggio al fabbricante;
  • Fabbricante qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato,
    • salvo nel caso in cui una persona fisica o giuridica abbia un imballaggio o un prodotto imballato progettato o fabbricato con il proprio nome o marchio, indipendentemente dal fatto che sull'imballaggio sia visibile qualsiasi altro marchio o sul prodotto imballato, nel qual caso per produttore si intende quella persona fisica o giuridica,
    • se la persona fisica o giuridica che ha l'imballaggio progettato o fabbricato con il proprio nome o marchio rientra nella definizione di microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e il fornitore dell’imballaggio è situato nello stesso Stato membro, per "fabbricante" si intende il fornitore dell'imballaggio;
  • Produttore il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:
      1. il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
      2. il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure
      3. il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure
      4. il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure
      5. il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale, a meno che un’altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d).”

Prescrizioni di sostenibilità

Sostanze chimiche pericolose
Gli imballaggi dovranno essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza di sostanze pericolose anche durante le operazioni di gestione del rifiuto, all’interno delle materie prime seconde ottenute o alle ceneri e il rilascio di microplastiche. Ad esempio, la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante delle sostanze presenti negli imballaggi non dovrà superare i 100mg/kg. La conformità alla prescrizione dovrà essere dimostrata all’interno della documentazione tecnica dell’imballaggio.
 
Riciclabilità
Tutti gli imballaggi posti sul mercato dovranno essere riciclabili. Ovvero dovranno essere progettati per consentire il riciclo dei materiali e in modo da ottenere materie prime seconde di qualità sufficiente da poter essere utilizzate al posto della materia prima. Inoltre, per poter essere considerati riciclabili, una volta divenuti rifiuto dovranno poter essere raccolti in modo separato senza inficiare la riciclabilità di altri flussi. Verrà emanato un Atto delegato per la valutazione della riciclabilità degli imballaggi, questi verranno suddivisi a seconda delle performance nelle classi A, B e C. L’obiettivo entro il 2038 è di limitare gli imballi non classificabili e di tipo C.
 
La valutazione verrà basata sul materiale predominante dell’imballaggio e sarà a carico del fabbricante o primo importatore.
 
Sulla base della performance dell’imballaggio utilizzato verranno modulati i contributi finanziari che i produttori dovranno versare per la responsabilità estesa.
 
Contenuto di riciclato
Entro il 1° gennaio 2030 o dopo tre anni dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione, ogni parte in plastica (non compostabile) dell’imballaggio con un peso superiore al 5% del totale dovrà avere una quantità minima di riciclato post consumo al suo interno. Percentuale che andrà incrementata nel corso del tempo.
 
La conformità alle prescrizioni sarà nuovamente dimostrata dal fabbricante o primo importatore mediante documentazione tecnica.
 
Anche il contenuto di materiale riciclato potrà essere considerato per modulare i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere al loro obbligo di responsabilità estesa.
 
La commissione europea si riserva il diritto di riesaminare il caso degli imballaggi in plastica bio-based entro il 12 Febbraio 2028 e di introdurre, nel caso, prescrizioni di sostenibilità per tali materiali e/o obbiettivi per l’incremento di tali materiali all’interno degli imballaggi in plastica.
 
Riduzione al minimo degli imballi
Gli imballaggi dovranno essere progettati per ridurre l’utilizzo di materiale e l’ingombro in spazio. Entro il 12 Febbraio 2027 verranno preparate o aggiornate dalla commissione di normazione europea (CEN) norme armonizzate per il metodo di calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni del regolamento.
 
Tale conformità verrà dimostrata nella documentazione tecnica.

Etichettatura e requisiti di informazione

Tutti gli imballaggi dovranno possedere un’etichetta che identifichi i materiali all’interno e se questi siano compostabili a casa o in sito specifico, se siano soggetti ad un sistema di deposito cauzionale o se siano riutilizzabili.
Attenzione! Le asserzioni ambientali sulle caratteristiche di sostenibilità dell’imballaggio saranno possibili solo se le proprietà per cui sono formulate sono superiori al minimo applicabile secondo il regolamento. 

Obblighi del fabbricante

Vengono riportati di seguito alcuni degli obblighi del fabbricante di imballaggi:
  • Dovranno porre sul mercato solo imballaggi conformi al regolamento
  • Dovranno fare la valutazione di conformità e redigere da dichiarazione di conformità CE
  • Mantenere la documentazione per 5 anni nel caso di packaging a singolo utilizzo per 10 nel caso di imballaggi riutilizzabili
  • Far sì che il prodotto abbia il numero di serie o di batch e i contatti del fabbricante, e sia quindi garantita la tracciabilità
  • Obbligo di informazione nel caso in cui ritengano che un imballo immesso sul mercato sia non conforme. Devono mettere in pratica, inoltre, delle misure correttive a renderlo conforme, oppure ritirarlo o richiamarlo
Si sottolinea che non sarà obbligatoria la marcatura CE dell’imballo per evitare possibile confusione con la marcatura del prodotto imballato. Per l’imballaggio è necessaria l’apposizione di un’etichetta armonizzata.
 
È obbligo dei fornitori di prodotti da imballaggio fornire tutte le informazioni necessarie al produttore che attestino che l’imballo è conforme al regolamento.
 

Obblighi per gli operatori economici

Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
Entro il 1° gennaio 2030 o a 3 anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio massimo vuoto, in percentuale, sia al massimo del 50%.
Lo spazio occupato da materiale come carta, cuscini d’aria, spugne, schiuma di rivestimento, pluriball, polistirolo, lana di legno è considerato come spazio vuoto.
 
Restrizioni all’uso di determinati imballaggi
Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non potranno più immettere sul mercato alcuni imballaggi.  Ad esempio, imballaggi multipli di plastica monouso, esclusi quelli necessari alla manipolazione.
 
Registro dei produttori
I produttori saranno tenuti ad iscriversi ad un registro nazionale dei produttori di imballaggi attraverso domanda di iscrizione all’autorità competente. Il produttore o il suo rappresentante autorizzato dovrà poi, entro il 1° giugno di ogni anno, presentare all’autorità competente informazioni quali:
  • Codice di identificazione nazionale del produttore
  • Periodo di riferimento dei dati (anno antecedente a quello in cui viene redatta la comunicazione)
  • Quantitativi in peso delle categorie di imballaggio che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato Membro o che disimballa senza essere utilizzatore finale.         
 
Il regolamento si applica a partire dal 12 agosto 2026, non si applicherà ad imballaggi immessi sul mercato prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti ed immagazzinati da distributori.
 

Per informazioni:
Matilde Ceschia
0432 747241
[email protected]