E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 159 del 10/07/2017 il decreto legislativo n. 106 del 16/06/2017 a titolo “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/2016/CEE”.
Il decreto legislativo n. 106/2017
declina in ambito nazionale gli obblighi previsti dallo stesso regolamento 305/2011, identifica ruoli e competenze dei soggetti coinvolti, condizioni per l’immissione sul mercato ed impiego dei prodotti da costruzione, requisiti, modalità di autorizzazione e notifica degli organismi, tariffe di funzionamento del sistema e definisce le sanzioni per il mancato rispetto dei precetti normativi.
Il recepimento del regolamento n. UE n. 305/2011 è quindi innovativo
solamente nella parte relativa al sistema sanzionatorio in capo al fabbricante inadempiente che omette la predisposizione della dichiarazione dei prodotti e per i soggetti che violano gli obblighi di utilizzo delle stesse. Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dlgs 106/2017, infatti,
stabiliscono pesanti sanzioni per violazioni dei seguenti obblighi:- obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte dei fabbricanti;
- obblighi di impiego dei prodotti da costruzione in capo a costruttore, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione o collaudatore e il progettista;
- obblighi degli operatori economici;
- obblighi di certificazione posti in capo agli organismi notificati o laboratori.
Per informazioni:Marco Righini
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