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27. 09. 2017

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Asili nido: reazione al fuoco dei manufatti imbottiti

Tags: Mobili imbottiti

Con la circolare prot. n. 10472 del 28-07-2017, il Ministero dell’Interno ha fornito i chiarimenti che il CATAS aveva richiesto nel novembre del 2014, in merito ad alcuni aspetti non chiari del D.M. 16-07-2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.

Per chi volesse consultarla, il documento è scaricabile nel sito www.catas.com - Area Download - Prevenzione incendi.

Scarica l'articolo per una lettura completa dei commenti sulle risposte fornite.

Risposta al quesito 1.

Tra i prodotti soggetti a requisiti, il Ministero dell’Interno ha escluso quei manufatti imbottiti, aventi le forme più variegate, destinati al gioco ma che di fatto costituiscono anche elementi di arredamento, alla stregua dei prodotti citati al comma 2 del punto 3.3, per esempio le sedie imbottite, le poltrone e i divani. Nelle tabelle riportate nella circolare, si evince che nell’eccetera devono essere considerati soltanto i prodotti citati nella tabella S.1-4 del capitolo S.1 del D.M. 03-08-2015 (Nuovo Codice di Prevenzione Incendi) e che non sono già contemplati dal D.M. 16-07-2014 ovvero:
  • i sommier (letti imbottiti);
  • i topper (materassi di spessore ridotto rispetto ai materassi comunemente intesi);
  • i cuscini.
Tenuto conto della presenza, spesso significativa, dei manufatti destinati alle attività ludiche, e dell’oggettiva difficoltà nel distinguerli, a volte, dai mobili destinati a sedersi, si ritiene che la risposta del Ministero dell’Interno non vada a favore della sicurezza. Resta comunque la facoltà per il produttore di richiedere l’omologazione di tali manufatti anche se non è un obbligo. In tal caso sarà necessario valutare preventivamente quali sono le forme certificabili ovvero se sono compatibili con gli impieghi previsti dal Ministero in quest’ambito:
  • mobili imbottiti destinati a sedersi;
  • materassi;
  • cuscini.
Non sono da ignorare, infatti, i capitolati emessi dalle Stazioni appaltanti che hanno la facoltà di richiedere requisiti più restrittivi rispetto alle disposizioni del legislatore.

Risposta al quesito 2.

Per i prodotti citati al comma 2 del punto 3.3 si devono applicare le procedure di cui agli artt. 8 e 10 del D.M. 26-06-1984, modificato dal D.M. 03-09-2001. Il legislatore si era dimenticato di ribadire questo aspetto nel D.M. 16-07-2014 pertanto:
  • se i prodotti sono offerti a catalogo (produzione di serie), devono essere certificati da un Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno e successivamente omologati dal Ministero stesso secondo la procedura di cui all’art. 8;
  • se i prodotti sono realizzati su specifiche del cliente (produzione una tantum), devono essere soltanto certificati da un Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno secondo la procedura di cui all’art. 10.
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