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24. 07. 2019

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Biocidi e articoli trattati: obblighi per fabbricanti e importatori ai sensi del Regolamento Europeo BPR 528/2012

Il periodo di transizione concesso per la conformità degli articoli trattati con biocidi all'articolo 58 del Regolamento Europeo sui Prodotti Biocidi (EU BPR 528/2012) si è concluso il 1 ° marzo 2017.

Il regolamento UE sui biocidi 528/2012 (BPR UE) contiene disposizioni che si applicano non solo ai biocidi, che sono classificati in 22 tipi di prodotto in base all'uso previsto, ma anche a tutti gli articoli che incorporano o sono stati trattati con biocidi.
Mentre i biocidi possono essere immessi nel mercato UE solo previa approvazione e registrazione, gli articoli trattati non sono soggetti a un processo di registrazione, tuttavia possono essere immessi nel mercato UE solo se tutti i principi attivi biocidi con cui sono stati trattati sono approvati/inclusi nell'allegato I del BPR o sono in fase di valutazione nel programma di revisione. Gli articoli trattati devono recare un'etichetta che fornisca informazioni sul trattamento biocida ricevuto.

Quand’è che un composto contenente biocidi deve essere considerato un articolo trattato piuttosto che un prodotto biocida? Devono essere considerati articoli trattati tutti gli articoli che sono stati trattati con biocidi, in qualsiasi fase del loro processo di produzione?

Questo articolo fornisce alcune indicazioni su come distinguere tra articoli trattati, prodotti biocidi e articoli che, nonostante il contenuto di alcuni biocidi, non rientrano in nessuna delle due categorie (continua). 


Per informazioni: 
Elena Conti
+39 0432 747219
conti@catas.com
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