E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 18.07.2019 il decreto 3.07.2019 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare che
modifica i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni. La norma mira a
dipanare alcune perplessità emerse in merito a:
- alcuni problemi applicativi inerenti il paragrafo 3.2.1
«Sostanze pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione comunitaria di riferimento;
- necessità di correggere, nell'allegato 1 al decreto, errori nel paragrafo 3.2.3
«Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», dove mancano i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente il creosoto;
- correggere quanto indicato nel paragrafo 3.2.5
«Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle», dove è riportato un errato valore del limite di cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per la pelle;
- depennare una indicazione riportata nel paragrafo 3.4.1
«Emissione di composti organici volatili» dove è stato specificato un tempo di durata della prova richiesta in verifica superiore al necessario.
Le modifiche apportate al decreto CAM legno arredo del 11 gennaio 2017 consistono:
- nella modifica del punto 6 del paragrafo 3.2.1 che ora, nelle
parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle, vieta la presenza delle parti placcate con cadmio. Nella versione originaria erano previsti anche il nichel ed il cromo esavalente;
- nella modifica al paragrafo 3.2.3, relativo ai
contaminanti nei pannelli di legno riciclato, con l’aggiunta del Benzo(a)pyrene;
- nella modifica al paragrafo 3.2.5.,
residui di sostanze chimiche per tessili e pelle, nella parte relativa alla pelle è stato corretto il dato relativo alla presenza di cromo che deve essere ≤ 200 mg/kg;
- al paragrafo 3.4.1, relativo all’
emissione dei COV dei prodotti finiti o dei manufatti, vengono eliminate le parole “dopo 28 giorni”.
Queste modifiche non sono tali da stravolgere quanto ad oggi attuato ed oggetto di linee guida quali quella di Assufficio realizzata anche con la collaborazione di Catas. Anzi, era attesa una modifica più incisiva tale da comprendere anche le risposte che il Ministero stesso aveva “fissato” nelle FAQ pubblicate sul proprio sito fino a qualche mese fa ed ora non più presenti.
Per informazioni:Marco Righini
+39 0432 747258
righini@catas.com