Il 17 luglio 2023 è stata ufficializzata l'introduzione del Regolamento (UE) 2023/1464, il quale implementa la tanto annunciata
restrizione REACH relativa alla formaldeide. Questo processo è stato avviato dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) su mandato della Commissione Europea nel 2017. La modifica dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente le restrizioni attive, è stata effettuata mediante l'inclusione della voce 77.
A partire dal
6 agosto 2026, che rappresenta il termine di tre anni dall'entrata in vigore del recente regolamento, sarà vietato introdurre sul mercato articoli (termine utilizzato dal REACH per indicare i prodotti, inclusi quelli semilavorati) con un livello di emissione di formaldeide superiore a
0.062 mg/m3, nel caso di mobili e prodotti a base di legno.
Questo limite corrisponde esattamente alla metà della classe di emissione E1, come precisato nell'appendice B della norma UNI EN 13986.
L' allegato al regolamento specifica dettagliatamente le
condizioni di prova da seguire. Per i prodotti diversi dai mobili e dagli articoli in legno, è previsto un limite di 0.080 mg/m3, con tempi di adeguamento differenziati in alcuni casi.
La restrizione mira a
garantire una riduzione significativa delle emissioni di formaldeide nell'ambiente, promuovendo nel contempo la sicurezza dei consumatori e la tutela della salute pubblica.
Il regolamento annovera delle esclusioni, che vogliamo sottolineare non sono le stesse già conosciute negli anni prima con CARB e poi con TSCA Title VI, nei seguenti casi:
gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in modo naturale nei materiali usati per la loro produzione;
gli articoli destinati unicamente all'uso all'aperto in condizioni prevedibili;
gli articoli da costruzione impiegati esclusivamente al di fuori dell'involucro edilizio e della barriera al vapore, che non emettono formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi;
gli articoli destinati esclusivamente all'uso industriale o professionale, a meno che le emissioni di formaldeide da essi generate comportino l'esposizione del pubblico in condizioni d'uso prevedibili;
gli articoli soggetti alla restrizione di cui alla voce 72;
i biocidi inclusi nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 528/2012;
i dispositivi soggetti al Regolamento (UE) 2017/745;
i dispositivi di protezione individuale rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425;
- gli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004;
- gli articoli usati.
Per informazioni:
Daniele Bergamasco
0432 747249
bergamasco@catas.com