News

29. 11. 2021

Indietro

Arredo e marcatura CE

Il mio prodotto è coperto dalla marcatura CE? Sono obbligato a mettere la marcatura CE sul mio prodotto?
Queste sono domande che molto spesso ci vengono poste dalle aziende nostre clienti che operano nel settore arredo.  Con questo breve articolo vogliamo fare un po’ di chiarezza.
 
Uno degli strumenti dell’Unione Europea per legiferare sono le Direttive, che hanno efficacia vincolante e obbligano gli Stati membri al raggiungimento di un risultato, lasciando ad essi la facoltà di scegliere i mezzi per ottenerlo. 
Esistono direttive di tipo “verticale” che si riferiscono ad un prodotto specifico.
Alcuni esempi: la Direttiva 2009/48/EC che definisce i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli oppure la Direttiva 93/42/EEC (e il nuovo Regolamento Dispositivi Medici - MDR (UE) 2017/745) che si riferisce ai dispositivi medici. In questi casi i relativi prodotti devono seguire l’iter per la marcatura CE (prove, preparazione del fascicolo tecnico, ...) per poter essere immessi sul mercato.

Al seguente link è disponibile l’elenco delle principali direttive che richiedono la marcatura CE: link.
 
Tutti gli altri prodotti non coperti da direttiva di tipo “verticale”, tra cui anche l’arredo, rientrano invece nell’ambito di applicazione della direttiva di tipo “orizzontale”, ovvero trasversale a diverse tipologie di prodotti, la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (Direttiva GPSD 2001/95/EC). Per questi non è prevista la marcatura CE.

Esiste poi un ulteriore strumento che determina l’idoneità di un metodo di verifica a presumere la conformità del prodotto alla direttiva: la norma armonizzata.
Questo tipo di norma è a tutti gli effetti una norma tecnica elaborata dagli organismi di normazione europei (CEN e CENELEC), ma viene creata su specifica richiesta (mandato) della Commissione Europea che ne definisce i requisiti minimi. Dopo che è stata pubblicata come norma tecnica e resa disponibile, viene anche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE): da quel momento è a tutti gli effetti una norma armonizzata. Cosa significa? La conformità del prodotto ad una norma armonizzata dà presunzione di conformità ai requisiti richiesti dalla direttiva pertinente.

In particolare nel settore dell’arredo, esistono norme armonizzate solo per alcune tipologie di prodotti (arredo esterno, culle, ...) che danno presunzione di conformità alla direttiva pertinente, la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, appunto, e per cui non è comunque prevista la marcatura CE. Il produttore che rispetta tutti i requisiti della norma armonizzata può dichiarare la conformità del suo prodotto alla norma stessa (nelle istruzioni per l’uso ad esempio), raggiungendo così il risultato imposto dalla direttiva, ovvero la sicurezza del suo prodotto.  In assenza di norme armonizzate non è possibile ottenere immediatamente la presunzione di conformità ma la valutazione della conformità può essere fatta applicando le norme tecniche di prodotto, se esistenti. Se la sicurezza del prodotto considerato non è coperta da norme tecniche, l’analisi dei rischi viene fatta sulla base di altre considerazioni (documenti tecnici, valutazioni oggettive, bibliografia, casi di incidenti, Rapex,….).
Ai seguenti link è disponibile l’elenco delle norme armonizzate in relazione alla Direttiva GPSD 2001/95/EC:
- General product safety - Directive 2001/95/EC
- Norme armonizzate nell’ambito della Direttiva GPSD 2001/95/EC – aggiornamento al 16/09/2022


In sintesi.
Gli arredi non rientrano in generale negli ambiti di marcatura CE obbligatori.
Fanno eccezione, al momento, e rientrano pertanto negli ambiti di marcatura CE obbligatori i seguenti:
  • arredi elettrificati (ambito di applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE e Direttiva 2014/30/UE Compatibilità Elettromagnetica)
  • prodotti classificati come dispositivi medici (ambito di applicazione Direttiva sui dispositivi medici e nuovo Regolamento MDR (UE) 2017/745)
  • prodotti da costruzione, cioè prodotti incorporati in modo permanente all’edificio (es: controsoffitti, pavimenti, travi, … ) (ambito di applicazione Regolamento UE 305/2011).

Per informazioni: 
Arianna Visintin
+39 0432 747233
visintin@catas.com