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01. 10. 2018

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La certificazione fitosanitaria

L’importazione da paesi extra UE di materiale di origine vegetale (piante e parti di piante, legno e derivati, ecc.), come pure la sua esportazione al di fuori dall’Europa, è soggetta alla normativa fitosanitaria.

Lo scopo del controllo fitosanitario su merci di origine vegetale è di impedire la diffusione di organismi nocivi dalla zona di provenienza della merce ad altre aree geografiche dove essi potrebbero causare danni alle produzioni agricole e all’ambiente forestale e naturale.

Poiché il legno ottenuto da piante infestate può contenere organismi fitopatogeni, il regime di sorveglianza fitosanitaria si applica anche agli articoli realizzati in legno, grezzi, semilavorati o lavorati, destinati all’esportazione.
Questo articolo fornisce alcune informazioni basilari sulle misure fitosanitarie sancite dalla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante della FAO e raccolte negli standard internazionali per le misure fitosanitarie ISPM (continua). 


I l commercio internazionale di prodotti di origi- ne vegetale è soggetto alle normative fitosa- nitarie. L’obiettivo delle misure fitosanitarie sui prodotti di origine vegetale è di evitare che in- setti, nematodi (“vermi cilindrici”) o funghi fitopato- geni che possono essere associati al materiale ve- getale, vengano accidentalmente trasportati dalla zona di origine delle merci a quella di destinazione, dove potrebbero causare danni alla produzione agricola, alle foreste e all’ambiente naturale. A livello internazionale è stato definito un comune regime di controlli e certificazioni, adeguato a con- trastare i rischi fitosanitari legati al commercio di prodotti vegetali.

I criteri generali sono stati sanciti dalla Convenzione Internazionale per la Protezio- ne delle Piante (CIPV) della FAO, che è stata sot- toscritta praticamente da tutti i paesi del mondo. Le misure fitosanitarie sono definite negli standard ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures), il primo dei quali, ISPM 1 - Phytosanitary principles for the protection of plants and the application of phyto- sanitary measures in international trade è stato adottato nel 1993, mentre l’ultimo, ISPM 42 - Requirements for the use of temperature treatments as a phytosanitary measures, è del 2018. Quali sono gli articoli di origine vegetale soggetti a controllo fitosanitario? Gli elenchi delle merci di origine vegetale sog- gette alla normativa fitosanitaria (regulated articles), sono definiti in ogni Paese aderente, e possono variare da Paese a Paese. Per quanto riguarda il legno, la normativa si applica ai tronchi, ai segati, ai semilavorati e in alcuni casi anche ai prodotti finiti, come oggetti intagliati, mobili, parquet. Lo standard ISPM 32, adottato nel 2009, definisce le categorie di prodotti in base al rischio fitosanitario ad essi associato, fornendo così delle linee guida alle Organizzazioni Nazionali per la Protezione delle Piante (NPPO), cioè agli enti deputati al controllo fitosanitario a livello nazionale, per stabilire i requisiti di importazione delle merci, ad esempio la necessità o meno di una certificazione fitosanitaria. Al fine di classificare una determinata merce, la NPPO del Paese di importazione potrebbe richiedere informazioni sul tipo di lavorazione effettuata. In alcuni casi è anche necessario conoscere i parametri del processo di lavorazione, ad esempio la temperatura e la durata del riscaldamento, che influenzano le proprietà fisiche o chimiche della merce.

Si individuano 4 categorie di rischio in base al grado di lavorazione del materiale e alla sua destinazione d’uso.

  • Categoria 1. Articoli che hanno subito processi di lavorazione tali per cui non dovrebbero rappresentare un rischio fitosa- nitario e quindi non dovrebbero essere soggetti a regolamentazione. Esempi di prodotti in legno appartenenti a questa categoria sono: carbone, bastoncini da gelato, stuzzicadenti, fiammiferi, legno lamellare, compensato.
  • Categoria 2. Articoli che hanno subito dei processi di lavorazione ma che sono ancora passibili di regolamentazione in base all’analisi del rischio fitosanitario per i patogeni che potrebbero non essere stati eliminati nel processo di lavorazione. L’NPPO del Paese importatore può richiedere un’analisi del rischio fitosanitario (PRA).
  • Categoria 3. Materiali che non hanno subito lavorazione e che sono destinati al consumo o a successive lavorazioni. Pos - sono essere soggetti a regolamentazione in base all’analisi del rischio fitosanitario per i patogeni che potrebbero sopravvivere all’impiego previsto.
  • Categoria 4. Materiali destinati ad essere piantati, con rischio elevato di diffusione di patogeni, general- mente sottoposti a regolamentazione in base all’analisi del rischio fitosanitario.

Link utili:

Adopted Standards (ISPMs) - International Plant Protection Convention https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/

Servizio Fitosanitario e Chimico del Friuli Venezia Giulia - ERSA www.ersa.fvg.it/istituzionale/servizio-fitosanitario-regionale

Per informazioni:
Elena Conti
+39 0432 747219
conti@catas.com