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28. 06. 2024

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Sicurezza dei prodotti: il nuovo Regolamento Europeo EU 2023/988

Il Regolamento Europeo sulla sicurezza generale dei prodotti (Reg. EU 2023/988) entrerà in vigore il prossimo 13.12.2024, andando a sostituire la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (Direttiva GPSD 2001/95/CE).
A partire da tale giorno, per poter immettere un prodotto nel mercato europeo, sarà obbligatorio essere conformi a tale regolamento.

Riportiamo di seguito una sintesi del documento sottolineando solo alcune delle parti più rilevanti.

1. Campo di applicazione

Il regolamento si applica ad ogni prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato, anche attraverso la vendita online, a meno che non esistano già disposizioni specifiche che disciplinano la sicurezza del prodotto in questione.


2. Obblighi di sicurezza

Gli operatori economici che introducono un prodotto sul mercato hanno l’obbligo di immettere solo prodotti sicuri.
Prima di immettere il prodotto sul mercato, i fabbricanti effettuano un’analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza.

Una analisi interna dei rischi tipicamente deve tenere conto sia dell’utilizzo previsto per il prodotto (le condizioni d'uso normali) ma anche degli utilizzi - diciamo - impropri del prodotto, ma ragionevolmente prevedibili ovvero che possono comunque facilmente verificarsi nell'uso quotidiano (le condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili). Ad esempio, per una poltrona l’utilizzo previsto è l'uso del sedile come base di appoggio del corpo, mentre l’uso ragionevolmente prevedibile può essere invece sedersi su un bracciolo.
Devono essere tenuti in conto, inoltre, l’effetto che il prodotto potrebbe avere su altri prodotti e viceversa considerando tutte le caratteristiche del bene (composizione, caratteristiche tecniche e anche l’imballaggio) e le categorie di consumatori a cui è destinato.

Ove opportuno per quanto riguarda i possibili rischi connessi al prodotto, la documentazione tecnica deve contenere inoltre le misure messe in atto per limitare tali rischi, se del caso, e l’elenco di eventuali norme europee pertinenti applicate per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza.

Si noti che nel caso in cui esistano norme armonizzate (per l'arredo sono ancora poche e riferite a soli specifici prodotti quali ad esempio alcuni arredi per l'infanzia), la conformità a tali norme dà la presunzione di conformità al regolamento stesso.
In assenza di norme armonizzate, o di specifici obblighi di legge, il Regolamento cita quali ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto, le norme europee e le norme internazionali. Si precisa che l'uso di tali norme è comunque volontario, il Regolamento le include tra le possibili opzioni disponibili per la valutazione di rischi e sicurezza legati all'uso del prodotto.


Infine, i produttori hanno l’obbligo di indicare sul prodotto (o, se non possibile sul prodotto, sull’imballaggio) i loro recapiti assieme al numero di tipo, lotto o numero di serie che permetta l’identificazione del bene.


Per informazioni:
Matilde Ceschia
0432 747241
ceschia@catas.com
Serena Petaccia
0432 747260
petaccia@catas.com