Con la lettera prot. n. 5212 del 18-04-2017, il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di certificare/omologare i materassi antidecubito secondo la norma di reazione al fuoco UNI 9175.
Com’è noto, se questi prodotti vengono dichiarati dal produttore dei dispositivi medici, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva europea 93/42/CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 46 del 24-02-1997. In tal caso sono soggetti alla marcatura CE con tutti gli adempimenti che ne conseguono.
Tra i requisiti essenziali da soddisfare ai fini della marcatura CE, l’allegato I delle suddette disposizioni prescrive anche la verifica dell’infiammabilità pertanto tali prodotti non possono essere omologati perché sono usciti dall’ambito legislativo nazionale. E dato che non sono ancora disponibili norme europee armonizzate nel settore della reazione al fuoco, ai fini dell’impiego di tali prodotti nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in Italia (alberghi, ospedali, case di riposo, ecc.), il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti.
Con la lettera prot. n. 5212 del 18-04-2017, il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di certificare/omologare i materassi antidecubito secondo la norma di reazione al fuoco UNI 9175. Com’è noto, se questi prodotti vengono dichiarati dal produttore dei dispositivi medici, rientrano nel campo di applicazio - ne della Direttiva europea 93/42/CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 46 del 24-02-1997. In tal caso sono soggetti alla marcatura CE con tutti gli adempimenti che ne conseguono.
Tra i requisiti essenziali da soddisfare ai fini della marcatura CE, l’allegato I delle suddette disposizioni prescrive anche la verifica dell’infiammabilità pertanto tali prodotti non possono essere omologati perché sono usciti dall’ambito legislativo nazionale. E dato che non sono ancora disponibili norme europee armonizzate nel settore della reazione al fuoco, ai fini dell’impiego di tali prodotti nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in Italia (alberghi, ospedali, case di riposo, ecc.), il Ministero dell’Interno ha fornito i seguenti chiarimenti:
1) i materassi antidecubito marcati CE non devono essere omologati secondo la procedura italiana di cui all’art. 8 del D.M. 26-06-1984, modificato dal D.M. 03-09-2001;
2) è possibile certificare i materassi, non ai fini dell’omologazione, secondo la procedura italiana di cui all’art. 10 del D.M. 26-06-1984.
In caso di controlli effettuati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, il titolare dell’attività ove sono utilizzati i materassi dovrà mettere a disposizione: - i riferimenti alla marcatura CE del materasso; - una copia del certificato di prova emesso ai sensi dell’art. 10 del D.M. 26-06-1984 da un Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno, come il CATAS.
La classe di reazione al fuoco dichiarata nel certificato di prova, di tipo “IM”, dovrà soddisfare il requisito richiesto ai materassi utilizzati in quella specifica attività. In alternativa al punto 2), il produttore può richiedere al Ministero dell’Interno il riconoscimento della classificazione otte - nuta secondo norme di prova diverse da quella italiana (UNI 9175), seguendo l’iter previsto dal D.M. 5-08-1991 e successi - va circolare ministeriale n. 18 del 3-08-1998. Si tratta di una procedura lunga e laboriosa che può portare a un esito negativo ovvero alla mancata accettazione dell’e - quivalenza tra la classificazione del prodotto dichiarata e la classe “IM” prevista dalle disposizioni di legge (per esempio, le prove secondo le norme EN 597-1 ed EN 597-2 sono meno severe della prova UNI 9175 e quindi è inutile perseguire questa strada). Qualora il produttore riesca a ottenere dal Ministero dell’Interno questo riconoscimento, dovrà fornire una copia del rela - tivo esame tecnico al titolare dell’attività ove sono utilizzati i materassi. Il parere del Ministero costituisce un’alternativa al certificato di prova di cui al punto 2). Naturalmente, se il produttore non dichiara che il materasso è un dispositivo medico, continuano a valere le regole italia - ne ovvero l’omologazione dei prodotti e la loro certificazione secondo le procedure di cui al D.M. 26-06-1984, modificato dal D.M. 03-09-2001. Tutti provvedimenti citati sono scaricabili dal sito www.catas.com - Area Download - Prevenzione incendi.
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