Riguarda casi di esenzione già previsti dall’ADR quali:
- i trasporti di quantitativi limitati effettuati da privati, trasporti effettuati da autorità competenti, per interventi di emergenza, gas o liquidi utilizzati come propellenti per gli automezzi, ecc.
- le materie imballate in quantità esenti o limitate, nel rispetto dei quantitativi previsti per ciascuna sostanza nei capitoli ADR 3.4 e 3.5
L’esenzione riguarda le imprese che svolgono attività di spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli. Questa esenzione è applicabile alla sola movimentazione di colli con l’esclusione delle sostanze radioattive, nei seguenti casi:
- non devono essere superate 3 movimentazioni mensili e 24 annuali
- devono essere rispettati i limiti di esenzione relative alle quantità trasportate per unità di trasporto (ADR 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4)
- venga adottato un apposito “registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.”
Questa esenzione si applica alle imprese che solo occasionalmente o saltuariamente, in ambito nazionale, si occupano di operazioni connesse alla spedizione, trasporto o di una o più attività di riempimento o scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna
- le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro
- il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite quantitativo massimo di 50 t di merci pericolose per anno solare
- venga predisposto un apposito registro interno, per il monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, che dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
Sono escluse dalle esenzioni le materie radioattive.
Questa esenzione si applica unicamente ai destinatari di merci in colli, in cisterna oppure alla rinfusa ed è applicabile se il luogo di
“consegna” è la destinazione finale del carico. Beneficiano di questa esenzione:
- le imprese che scaricano autonomamente i colli
- le imprese che affidano a terzi lo scarico dei colli e lo svuotamento delle cisterne oppure lo scarico di merci alla rinfusa
NUMERO | DATA | CLASSIFICAZIONE SPEDIZIONE | IDENTIFICAZIONE SPEDIZIONE | DATA ESECUZIONE | TIPO DI IMBALLAGGIO | QUANTITATIVO NETTO |
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